L’amministratore di sostegno. Come si nomina, cosa può fare
Riportiamo alcune note sulla nomina e sul ruolo dell’amministratore di sostegno (figura cui si è fatto ricorso per appoggiare il rifiuto della cure da parte della signora di Modena) e un commento stralciato dal Vademecum pubblicato dall’Assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna.
IN SINTESI
(Note da intrage.it)
L’amministrazione di sostegno è una figura istituita con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione.
Chi è
L’amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.
Che cosa fa
L’ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l’annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia dall’interdizione.
I poteri dell’amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.
Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
A chi si rivolge
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.
Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Come fare
La persona interessata può mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio e entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell’amministratore. Il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.
Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono fornirne notizia al pubblico ministero.
I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica. Esiste anche il registro comunale degli amministratori di sostegno, il primo registro è nato a Roma dopo una fase di sperimentazione.
IL COMMENTO
Ecco uno stralcio degli ampi commenti alla legge contenuti nel Vademecum pubblicato a cura dell’Assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna. Per maggiori informazioni si può fare riferimento al sito emiliaromagnasociale.it
LA LEGGE SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Con la legge 9 gennaio 2004, n. 9 è stata istituita nel nostro ordinamento, analogamente a quanto avviene ormai da tempo in altri Paesi, la figura dell’amministratore di sostegno.
La legge costituisce una delle più rilevanti riforme concernenti lo status giuridico delle persone e risponde ad un’attesa durata decenni, introducendo un innovativo istituto di protezione civilistica dei soggetti che si trovino in condizioni di debolezza ed offrendo risposte adeguate ai bisogni delle loro famiglie.
Gli inconvenienti della disciplina precedentemente in vigore erano noti. Misure “totalizzanti”, onerose, spesso inadeguate o inapplicabili come l’interdizione e l’inabilitazione vengono così affiancate dalla possibilità di ricorrere all’amministrazione di sostegno, ovvero ad uno strumento che si propone, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004, di “.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La nuova legge appare non solo più appropriata di fronte ai molti casi in cui il soggetto è incapace nel provvedere a se stesso ed ai suoi interessi senza versare in uno stato di infermità mentale, ma anche maggiormente in linea con l’evoluzione della scienza e del sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare status giuridici che producono una totale alienazione ed un peggioramento complessivo del disagio.
Ne emerge una nuova figura, individuata appunto nell’amministratore di sostegno chiamata non a sostituire, ma a curare la persona, in un contesto di garanzie assicurato dal ruolo del giudice tutelare ma al contempo semplificato, dinamico, flessibile, e con carattere di ordinaria gratuità.
La nuova legge consente, infatti, interazioni tra le persone deboli e l’amministratore dei loro interessi, tra questi soggetti e le famiglie, mantenendo in capo al beneficiario la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire, secondo un principio di gradualità che consente al giudice di individuare e modulare compiti dell’amministratore e riduzione delle facoltà del beneficiario, secondo le reali esigenze ed i problemi della persona da tutelare.
Tuttavia, proprio perché si tratta di un istituto innovativo ed ambizioso, lo strumento dell’amministrazione di sostegno abbisogna – per potersi dispiegare efficacemente - di un ben più complessivo contesto di supporto e non può basarsi esclusivamente sulle capacità dell’autonomia privata e dei singoli.
La nuova legge chiama, infatti, alla sua applicazione ragionevole, adeguata e sostanziale una serie ben più ampia di soggetti rispetto all’amministratore ed all’amministrato: ne risultano coinvolti di conseguenza giudici tutelari, operatori dei servizi pubblici, organizzazioni di volontariato, così come sono chiamati a nuove responsabilità altre professioni giuridiche, medici legali, istituzioni e loro rappresentanti.
LE DIFFERENZE TRA INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Va preliminarmente chiarito che l’amministrazione di sostegno è un istituto che, ai sensi della legge n. 6/2004, interviene, al pari dell’interdizione e dell’inabilitazione, sulla capacità di agire, e non sulla capacità giuridica.
Ed invero sia la figura dell’interdizione che quella dell’inabilitazione, così come l’amministrazione di sostegno, costituiscono forme di tutela e di rappresentanza delle persone in condizione di debolezza, ovvero dei soggetti giuridicamente capaci, capaci di agire perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e quindi per i quali sussiste l’esigenza di una misura protettiva (non sanzionatoria, come il caso dell’interdizione legale, che costituisce una pena accessoria ad una condanna) che porta a situazioni, totali o parziali, di incapacità legale.
Al contempo, tra gli istituti dell’interdizione, quello dell’inabilitazione e, da ultimo, quello dell’amministrazione di sostegno intercorrono svariate differenze che riguardano:
– la loro ratio, i loro presupposti legittimanti e le finalità ad esse sottese;
– la disciplina normativa applicabile;
– i destinatari e/o beneficiari delle diverse misure;
– i soggetti legittimati a richiederne l’applicazione;
– l’individuazione del soggetto attivo e dei compiti e dei doveri ad esso spettanti;
– il raggio di incapacitazione del soggetto destinatario e/o beneficiario;
– lo svolgimento del procedimento che porta alla loro applicazione.
Rinviando l’approfondimento, per alcuni punti specifici, ai paragrafi successivi, e tenendo conto comunque che la legge 6/2004 è intervenuta anche per rivedere parzialmente la disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, prevedendo inoltre le occasioni e le modalità di passaggio da una misura di protezione all’altra, le differenze tra detti istituti possono dunque così essere sintetizzati:
L’interdizione costituisce la misura più grave ed estrema, che postula una condizione di infermità assoluta e comporta la limitazione completa della capacità di agire; tuttavia, l’istituto dell’interdizione e gli effetti che esso comporta risultano incentrati non tanto sul soggetto debole da tutelare, bensì in larga parte destinati alla protezione del suo patrimonio.
La disciplina applicabile all’interdizione è quella contenuta negli articoli 414 e segg. del codice civile, che rinviano alle regole applicabili alla tutela del minore non emancipato; mentre per il procedimento di applicazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 712 e segg. del codice di procedura civile.
Possono essere destinatari di una sentenza di interdizione coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; l’interdizione, così come l’inabilitazione, può essere promossa dai soggetti elencati nell’articolo 417 del codice civile e dunque dagli stessi interessati, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutoreo curatore, o dal pubblico ministero.
Il soggetto che assume il compito di proteggere l’interdetto, denominato tutore ed affiancato, in caso di conflitto di interessi, da un protutore, è individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l’incarico, nell’ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell’amministratore di sostegno, fatte salve alcune specifiche incapacità e dispense, individuate dagli articoli 350 e 351 del codice civile.
DISCIPLINA GENERALE
Nel caso dell’interdizione, l’incapacitazione legale è totale ed assoluta.
Tutti gli atti, anche quelli di ordinaria amministrazione, sono compiuti per l’interdetto dal
tutore, anche se, in base alla recente riforma della legge n. 6/2004, la sentenza o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria possono ora stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento o con l’assistenza del tutore.
Il tutore ha la cura della persona, lo rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni; il protutorerappresenta l’interdetto, come già accennato, nel caso di conflitto di interessi di questicon il tutore.
A tal fine, il tutore procede all’inventario dei beni, opera con un budget mensile per il compimentodegli atti di ordinaria amministrazione, effettua un rendiconto annuale, ma abbisognadell’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una serie notevolissima di atti,individuati dagli articoli 374 e 375 del codice civile, tra i quali vanno senz’altro ricordati l’acquistoe l’alienazione di beni (salvo alcune eccezioni per i beni di lieve entità economica), lariscossione di capitali, le accettazioni o le rinunce alle donazioni e la promozione di giudizi.
In sostanza, i compiti del tutore ruotano intorno agli aspetti patrimoniali e solo per tali profili, infatti, egli risponde.
L’inabilitazione rappresenta una soluzione “intermedia”, ma comunque grave, che postula
una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio
gli interessi della persona.
La disciplina applicabile è contenuta negli articoli 415 e seguenti del codice civile, che rinvianoalle regole della curatela del minore emancipato; per il procedimento, analogamente aquanto avviene per l’interdizione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 712 e segg.del codice di procedura civile.
Possono risultare destinatari di inabilitazione il maggiore di età infermo di mente, lo stato
del quale non è così grave da far luogo all’interdizione; coloro che per prodigalità, uso di
bevande alcoliche, stupefacenti espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazionesufficiente.
Il curatore dell’inabilitato è individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgerel’incarico, nell’ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell’amministratore di sostegno.
Nel caso dell’inabilitazione, l’incapacitazione legale è relativa.
Il curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per
essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano altresì di un procedimentogiurisdizionale di autorizzazione.
Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione,che l’inabilitato può quindi compiere da solo.
La sentenza o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria competente possono comunquestabilire che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.
Anche per il curatore il codice riflette un’impostazione degli obblighi su base patrimoniale,
ancorché egli non abbia obblighi di inventario, né di presentazione del rendiconto, né ancoradi cura della persona. Il curatore in realtà serve da soggetto intermedio, e funziona come filtro di segnalazione all’autorità giurisdizionale per la relativa autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, ma non assiste quasi mai l’inabilitato, né assolve una funzione di reale garanzia nei confronti dello stesso.
L’amministrazione di sostegno rappresenta invece una misura volta a tutelare le persone
prive dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, intervenendo,
per profili non solo di carattere economico, con il minor grado di limitazione della capacità
di agire.
L’istituto di protezione è incentrato sia sul soggetto debole, che sugli affari e la gestione degliatti quotidiani da parte di questi, prendendo le mosse da un approccio volto a considerare il soggetto debole non aprioristicamente, bensì come figura inadeguata dal punto di vista gestionale e fornendo a tal fine appositi ausili.
La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e seguenti del codice civile, così come
inseriti dalla legge 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a loro volta ad alcuni articoli applicabili nel caso dell’interdizione; per il procedimento, si osservano anche in questo caso, leprevisioni di cui agli articoli 712 e segg. del codice di procedura civile, ma in quanto applicabilie compatibili.
Legittimati a richiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono l’infermo stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
L’incapacitazione riguarda solo gli atti all’uopo individuati. Il beneficiario conserva, infatti,
la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell’amministrazione di sostegno.
Prima di passare all’analisi di alcuni punti specifici della legislazione sull’amministrazione di sostegno, va ricordato infine che, a differenziare questo istituto dagli strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione, concorrono altri elementi.
In primo luogo, la snellezza e l’informalità del procedimento: la nomina dell’amministratore avviene, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni, delle sue richieste.
In secondo luogo, spiccano i più ampi e maggiormente flessibili poteri del giudice, che ha la
possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate. Con il
decreto di nomina, il giudice tutelare individua, tra gli altri, durata ed oggetto dell’incarico,
atti di competenza del beneficiario, atti in co-adozione, limiti di spesa, altre condizioni ed
obblighi dell’amministratore di sostegno e le relazioni che egli è tenuto ad intrattenere con
il giudice medesimo.
Il giudice tutelare può inoltre adottare provvedimenti d’urgenza e modificare il progetto di
amministrazione, così come disattendere, ma solo per gravi motivi, l’indicazione sull’amministratore da parte del beneficiario. Infine, il giudice può adottare opportuni provvedimenti nel caso di comportamento negligente o dannoso da parte dell’amministratore, sino alla sua sospensione o rimozione.
DOMANDE E RISPOSTE
IL BENEFICIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
■ Chi sono i beneficiari dell’amministrazione di sostegno?
Ai sensi dell’art. 404 c.c. “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
I presupposti, le condizioni che consentono l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono:
a) l’infermità – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
b) la menomazione fisica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
c) la menomazione psichica – che determina un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.
L’amministratore di sostegno può, pertanto, “sostenere” sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone totalmente incapaci di agire.
■ Può essere beneficiario di un’amministrazione di sostegno una persona interdetta o inabilitata?
Il nostro ordinamento giuridico contempla oggi tre differenti misure di protezione giuridica: l’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), l’interdizione (art. 414 c.c.), l’inabilitazione (art. 415 c.c.).
Queste tre misure sono alternative l’una alle altre e non possono, pertanto, ricevere contestuale applicazione. A fronte di una già avvenuta pronuncia (sentenza) di interdizione/inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa e quindi presentare il ricorso al giudice tutelare competente per ottenere la nomina dell’amministratore di sostegno. Solo con la revoca dell’interdizione/inabilitazione la persona da tutelare potrà diventare beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
■ Quali sono i criteri di scelta dell’Amministrazione di sostegno?
Art. 408 c.c.: “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo allaura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblicio privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”
Q u i n d i
– Criterio base da applicare sempre: Il Giudice Tutelare deve sempre tenere conto della
“cura” e degli “interessi” del beneficiario.
– 1° Criterio
Il Giudice Tutelare deve sempre rispettare la volontà del beneficiario manifestata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (il beneficiario può sempre revocare con la stessa forma - atto pubblico o scrittura privata autenticata – la designazione) In presenza di designazione fatta dal beneficiario il Giudice Tutelare può, solo in presenza di gravi motivi, designare con decreto “motivato” un amministratore di sostegno diverso.
– 2° Criterio
A. In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare, nella scelta, deve preferire, ove possibile, le seguenti persone:
a) coniuge non separato legalmente;
b) persona stabilmente convivente;
c) padre;
d) madre;
e) figlio o fratello o sorella
f) parente entro il quarto grado
ovvero /oppure
B. soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Oppure
Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorran o gravi motivi, può nominare amministratore di sostegno
– 3° Criterio
A. altra persona idonea (diversa dalle persone di cui sopra)
B. uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (ad esempio: associazioni, fondazioni,…).
■ Chi non può svolgere l’incarico di amministratore di sostegno?
Ai sensi dell’art. 408 c.c. “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno
gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”.
A tale proposito occorre osservare che, allo stato attuale, i Giudici Tutelari delle diverse province italiane, stanno adottando due differenti prassi operative:
a) escludono completamente la nomina dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiarib)
b) nominano, all’interno del servizio (che ha in cura o in carico la persona) operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso.
In generale il Giudice Tutelare, in seguito ad un’attenta analisi del singolo caso (analisi che deve tenere presente: l’infermità o la menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rapporto con servizi, indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; indicazione il più possibile precisa degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario [quindi in assistenza del beneficiario] nonché degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario [e quindi in nome e per conto del beneficiario]), nel pieno rispetto dell’esigenza di cura e valorizzazione delle capacità della persona,
della volontà di quest’ultima ove la stessa risulti una volontà consapevole, provvederà alla
nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, quel beneficiario.
■ Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno?
I poteri dell’amministratore di sostegno si evincono dal contenuto del decreto di nomina e
delle successive eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare. L’amministratore di sostegno può avere poteri sia in assistenza del beneficiario, sia in sostituzione del beneficiario.
L’individuazione dei poteri dell’amministratore di sostegno consente la definizione dei poteri del beneficiario. Ai sensi dell’art. 409 c.c.. “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore
di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere
gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
Pertanto:
– Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario dell’amministrazione di sostegno
– Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario e quindi insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l’intervento sia del beneficiario, sia dell’amministratore di sostegno.
– Gli atti che non sono riservati alla competenza esclusiva (l’amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario) o parziale (l’amministratore di sostegno agisce
insieme al beneficiario) rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario (il beneficiario
manterrà cioè la completa capacità di agire per questi atti).
– Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).
■ Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?
Art. 410 c.c.: “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non e’ tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e’ rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti”.
Pertanto:
– l’amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
– l’amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere
– l’amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
– l’amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l’amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o
discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)
– l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (annualmente, semestralmente, ecc… in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all’attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
– l’amministratore di sostegno deve al momento dell’assunzione dell’incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell’incarico
– l’amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.
■ Cosa accade nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare?
Art. 412 c.c.: “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.
Pertanto:
– amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno, chiedere l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferiti dal giudice tutelare – amministratore di sostegno, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno, chiedere l’annullamento degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o delle previsioni contenute nel decreto di nomina.
■ Quando cessa l’amministrazione di sostegno? L’amministratore di sostegno può essere
sostituito?
Art. 413 c.c. “Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza e’ comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori”
Pertanto:
– il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare l’istanza (la richiesta) adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice tutelare per la cessazione dell’amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell’amministratore di sostegno.
– La presentazione di queste istanze presuppone sempre l’informazione, con riguardo alle
stesse, del beneficiario e dell’amministratore di sostegno.
– Il Giudice Tutelare decide in merito a queste istanze con un decreto motivato, assumendo prima tutte le informazioni necessarie e disponendo adeguati mezzi istruttori e cioè strumenti informativi e di prova in grado di consentire una piena comprensione della situazione.
■ E’ previsto un compenso per chi riveste l’incarico di amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico: possono
essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L’equo indennizzo e il rimborso delle spese non possono mai tradursi in un compenso.
■ Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell’amministratore di sostegno?
Art. 411 c.c. “…Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.”
IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
■ Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?
L’atto introduttivo della richiesta: la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno si
attiva mediante presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Detto ricorso deve contenere, ai sensi dell’art. 407 c.c., le indicazioni relative a:
a) generalità del beneficiario;
b) dimora abituale del beneficiario;
c) ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei
discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.
Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, la sua “fotografia”. Le indicazioni dovranno riguardare: l’infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l’indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l’indicazione il più possibile precisa degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario).
Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, tanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio. Cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc…).
Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si
richiede la nomina dell’amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.
■ Chi sono i ricorrenti?
Ai sensi dell’art. 406 c.c., il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentato da:
a) beneficiario anche se minore, interdetto, inabilitato
b) coniuge
c) persona stabilmente convivente
d) parenti entro il quarto grado
e) affini entro il secondo grado
f) tutore
g) curatore
h) pubblico ministero
i) responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Ai sensi dell’art. 406 c.c.: “I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’art. 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero”.
Si precisa che, in quest’ultimo caso, (”fornirne comunque notizia al pubblico ministero”)
siamo di fronte ad una SEGNALAZIONE da parte dei servizi e non alla presentazione di un RICORSO. Ciò significa che il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del pubblico ministero, laddove quest’ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.
■ Cosa succede se è già intervenuta una sentenza dichiarativa di interdizione o di inabilitazione?
Ai sensi dell’art. 406 c.c. “Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima”. Si precisa a questo proposito che le misura di protezione giuridica dell’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione sono misure alternative l’una all’altra e non possono, pertanto, sussistere contemporaneamente.
■ Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?
Il Giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell’udienza in cui deve, ai sensi dell’art. 407 c.c., sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova “e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa” (art. 407 c.c.). Il decreto contenente la data dell’udienza di cui sopra contiene normalmente l’indicazione dell’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado. L’obbligo di notifica può gravare, a seconda del tribunale di competenza, sulla parte ricorrente (e quindi su chi ha presentato il ricorso) oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare.
La prassi adottata può variare da Tribunale a Tribunale. Il Giudice tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all’art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso depositato con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il Giudice Tutelare emette il decreto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
■ Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, in merito alla nomina dell’amministratore di sostegno?
Il Giudice Tutelare può disporre, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare (art. 407 c.c.) può in ogni tempo modificare o integrare anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il Giudice Tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio; può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. IlGiudice Tutelare (ai sensi dell’art. 44 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile) può convocare in qualunque momento l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Il Giudice Tutelare può rigettare con decreto motivato la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno decidendo altresì di rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione.
■ Nel procedimento di nomina interviene anche il Pubblico Ministero?
Nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene sempre il Pubblico Ministero.
■ Cosa è contenuto nel Decreto di Nomina dell’amministratore di sostegno?
Nel decreto di nomina sono riportate:
a) generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
b) durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
c) oggetto dell’incarico e atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario;
d) atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
e) limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
f) periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
■ Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?
Sì. Arrivando a due gradi di giudizio.
a) RECLAMO ALLA CORTE D’APPELLO. Ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c. contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’art. 739 c.cp.c.
b) RICORSO PER CASSAZIONE. Ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c. contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per Cassazione.
■ Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno?
Sì. E ciò avviene attraverso due atti.
1. COMUNICAZIONI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.
Ai sensi dell’art. 405 c.c. il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.
2. REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO.
Presso l’ufficio del Giudice Tutelare è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno
(accanto ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti e un registro delle curatele degli inabilitati).
■ Quali sono i dati che vengono indicati nel registro delle amministrazioni di sostegno?
a) data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza (ex art. 405 c.c.);
b) complete generalità della persona beneficiaria;
c) complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno.
■ Il Giudice Tutelare può assumere provvedimenti urgenti?
Art. 405 c.c.: “Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d’ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere”.
■ Quali sono i costi del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno?
– si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti
– al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 8,00
– in diversi tribunali le richieste di copie di atti relativi all’amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell’amministratore di sostegno, decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc…) si pagano, mentre solo in pochi tribunali le copie non si pagano.
(Omissis)
All.2
AL SIG. GIUDICE TUTELARE
TRIBUNALE DI ….
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………. il ……………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………….
via …………………………………………………………………………………………..
nella sua qualità di (coniuge/figlio/parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado/ convivente / responsabile dei Servizi Sociali impegnati nella cura e assistenza della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno)
del Sig. …………………………………………………………………………………………..……
nato a …………………………………………. il ……………………………………
residente a…………………………………………………………………………………..
Via……………………………………………………………………………………………..
(oppure indicare l’abituale dimora),
di professione………………………………………………………………………………….
premesso
che il predetto Sig. …………………………………………………………………………….………………
si trova nell’impossibilità (parziale o totale, temporanea o permanente) di provvedere ai propri interessi a causa di infermità (fisica o psichica);
che, infatti, lo stesso, come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da
………………………………………………………………………………………………….,
per cui si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi;
che si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa assistere/rappresentare il predetto beneficiario nel compimento degli atti di seguito precisati;
tutto ciò premesso,
chiede
che la S.V. voglia nominare quale amministratore di sostegno per il suindicato beneficiario il Sig. …………………………………………….…………………………………………..…….
nato a ……………………………………………. il …………………………………….
residente a …………………………………………………………………………………..
Via …………………………………………………………………………………………….
affinché possa rappresentarlo/assisterlo nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore autorizzazione:
- riscossione della pensione mensile/indennità di accompagnamento di euro ……………………………, rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l’Ufficio pagatore;
- utilizzo dell’intera pensione/indennità di accompagnamento per le esigenze ordinarie della persona assistita e l’ordinaria amministrazione dei suoi beni (oppure l’utilizzo della pensione/indennità di accompagnamento nella misura di euro ……………………mensili per le esigenze ordinarie della persona assistita e l’ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenza presso l’Istituto Bancario/Ufficio Postale………………………………);
- presentazione di istanze ad Uffici ed Enti Pubblici per la richiesta di assistenza economica e/o sanitaria;
- presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
- altro (specificare):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si precisano di seguito le generalità ed il domicilio del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e dei conviventi della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno:
- coniuge: ……………………………………………………………………………………;
- discendenti: ……………………………………………………………………………….;
- ascendenti: …………………………………………………………………………………;
- fratelli: ………………………………………………………………………………………;
- conviventi: ………………………………………………………………………………….
Allegati:
- stato di famiglia della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
- certificato medico
- marca da euro 8.00
- estratto dell’atto di nascita
Modena, lì ………………
FIRMA
All.3
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione dist. di Pavullo
Il Giudice tutelare
Nella causa sub R.G. ___________regi. Amm.sost., sciogliendo la riserva che precede,
premesso che
con ricorso depositato il ____________ il sig. _______________________________________________________________ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di ___________________indicandolo nella persona del sig. ___________________________________________;
in sede di esame del sig. ________________________si è palesata con chiarezza l’assenza di sua autonomia e l’incapacità di attendere, senza ausilio ed intervento di terzi, ai propri bisogni e di curare con discernimento ed in modo proficuo i propri interessi;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
in tale situazione reputasi opportuno nominare _________________________________________________________________________________________________________,
la durata dell’amministrazione va fissata [ ] a tempo indeterminato attesa la cronicità delle cause incidenti sull’autodeterminazione del beneficiario ed, allo stato, l’assenza di elementi per fondare un prognosi fausta in tempi determinati o determinabili ovvero [ ] a tempo determinato per la durata di _________________;
l’oggetto dell’incarico e le prescrizioni inerenti la vigilanza sull’amministrazione vanno dettate come in dispositivo,
p.t.m.
visto l’art. 404 c.c., nomina __________________________________________
________________________________________________________________amministratore di sostegno del sig. ___________________________________;
l’incarico deve intendersi a tempo ____determinato, con obbligo dell’amministratore di riferire per iscritto annualmente, entro il 31 di gennaio, circa gli atti compiuti e l’andamento dell’amministrazione a questo Giudice, nonché, ex art. 404 comma IV° c.c., di predisporre relazione circa l’attuale composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario;
l’amministratore di sostegno può compiere, in nome e per conto del beneficiario, ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, relativamente ai beni mobili ed immobili di proprietà nonché compiere tutto ciò che dovesse rendersi necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste legittime del beneficiario;
per gli atti di cui sopra il beneficiario conserva la capacità di agire e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
l’amministratore di sostegno può utilizzare somme del beneficiario per _____________________ed inoltre per spese che non superino mensilmente l’importo di _______________ e restano applicabili, in particolare, gli artt. 374, 375 e 376 c.c., con conseguente obbligo di richiedere l’autorizzazione del Giudice tutelare per gli atti ivi descritti;
l’amministratore di sostegno deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere ed in caso di dissenso di questi provvederà a notiziarne il Giudice tutelare;
visto l’art. 405 c.c. dispone che il presente provvedimento sia annotato nell’apposito registro a cura della Cancelleria e comunicato entro 10 giorni al Competente Ufficiale di Stato civile per la prescritta annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.
Si comunichi
Pavullo, ______________
Il Giudice tutelare
Dott. A. Farolfi